Regime forfetario

Vuoi iniziare una attività di lavoro autonomo oppure aprire una ditta individuale e ti hanno consigliato il Regime Forfetario ma per te rimane un labirinto indistricabile. Questa breve guida ti consentirà approfondire l'argomento e di ricevere risposte ai molti dubbi.

Il regime forfetario è stato introdotto con l’art.1, commi 54-89 della Legge 190/2014 (Legge di Bilancio 2015). Tale regime è destinato alle sole persone fisiche che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Il regime forfetario è il regime naturale per i contribuenti che hanno le caratteristiche per potervi accedere. Esistono, cioè, dei precisi requisiti per poter usufruire di tale regime di vantaggio

E’ molto importante sottolineare che il regime non ha vincolo di durata minima, e può perciò essere abbandonato con l'inizio del nuovo anno d'imposta.

Soggetti ammessi

Il regime è destinato alle sole persone fisiche, residenti in Italia o anche a soggetti residenti in Paesi UE o aderenti all'accordo sullo spazio economico Europeo, che esercitano attività d'impresa o professionali o artistiche, con ricavi o compensi nell'anno solare precedente non superiori dal 2019, alla soglia unica di euro 65.000, ragguagliati ad anno. Per esempio, se l’attività inizia a metà anno il limite dei ricavi per poter usufruire del regime agevolato è di euro 32.500

Inoltre, possono accedere al regime i soggetti che:

  • effettuano esportazioni ed operazioni assimilate;
  • hanno sostenuto nell'anno precedente spese per lavoro dipendente o per collaboratori di importo complessivo non superiore ad € 20.000.;
  • utilizzano in locazione o leasing beni strumentali.

Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario:

  • i contribuenti che adottano uno dei regimi speciali Iva (produttori agricoli e agricoltori); regimi Iva monofase di cui all'art. 74, co. 1, D.P.R. 633/1972 quali commercio di sali e tabacchi, attività di editore, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico ecc.; gestori di intrattenimenti e giuochi di cui all'art. 74, co. 6; agenzie di viaggio; attività di agriturismo; venditori a domicilio; rivenditori di beni usati; agenzie di vendita all'asta;
  • i contribuenti che contemporaneamente partecipano a società di persone, a associazioni professionali, a imprese familiari o imprese coniugali oppure, a partire dal 2019, se partecipano a S.r.l. che sono direttamente o indirettamente controllate e svolgono attività riconducibili a quella del;
  • i contribuenti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o terreni edificabili;
  • i soggetti che esercitano in prevalenza l'attività nei confronti di datori di lavoro, o soggetti ad essi riconducibili, con cui nei due anni precedenti sono intercorsi rapporti di lavoro di lavoro dipendente o assimilato; è precluso il regime forfetario ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato (artt. 49-50 D.P.R. 917/1986) per più di € 30.000, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato (vedi Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E del 04/04/2016, punto 2.3, lettera d-bis)

 

Determinazione del reddito

Aderendo al Regime Forfettario i contribuenti hanno la possibilità di determinare il reddito imponibile (l’importo sul quale calcolare l’imposta sostitutiva) applicando un coefficiente di redditività ai compensi ricevuti. Il coefficiente è stabilito dalla normativa istitutiva del Regime Forfetario e varia in base al Codice Attività ATECO (in allegato al Tabella). Una volta determinata la base imponibile, dalla quale potranno essere dedotti i contributi previdenziali versati nell’anno, sarà sufficiente applicare l’aliquota del 15% dell’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva assorbe l’IRPEF, le varie addizionali all’IRPEF e l’IRAP, che conseguentemente non dovranno essere conteggiate.

Inoltre, coloro che:

  • non hanno esercitato nei 3 anni precedenti un'attività di impresa o professionale o artistica, anche in forma associata o familiare;
  • esercitano un'attività che non sia una mera prosecuzione di altra attività già esercitata in forma autonoma o a lavoro dipendente;

per l’anno di inizio dell’attività e per i 4 applicano un’aliquota del 5% e non del 15% per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

Obblighi contabili

Il regime forfetario prevede la non applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) al momento dell’emissione della fattura ma contestualmente non consente la deduzione dell’Iva pagata sugli acquisti. Ne consegue che sono esclusi da tutti gli adempimenti legati all’IVA (dichiarazioni e registrazioni.

Ciononostante, i contribuenti devono:

  • numerare e conservare le fatture di acquisto;
  • certificare i corrispettivi, se tenuti per il tipo di attività;
  • emettere le fatture (non elettroniche) senza applicare l’Iva.

Altri esoneri conseguenti l’adesione al forfetario sono:

  • la non applicazione dell'Irap, dagli studi di settore, dai parametri e dagli I.S.A.
  • non applicazione delle ritenute d'acconto sui propri compensi nonché su quelli erogati.

 

Rivolgiti al nostro Studio e potrai ottenere l'assistenza professionale e qualificata per ogni tua esigenza contabile e fiscale.

Contattaci telefonicamente oppure tramite il form qui di seguito.