Bollo su fatture elettroniche

L'art. 26 del decreto legge n.23/2020 ha previsto una riduzione degli adempimenti, introducendo, nuovi termini di scadenza per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri quando l'importo non è rilevante
In particolare:

  • per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno (20 luglio)
  • se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo dovuto resta al di sotto di 250 euro, il versamento per le fatture emesse nei primi due trimestri solari può essere fatto nei termini previsti per il pagamento dell'imposta relativa al terzo trimestre dell’anno (20 ottobre).

Restano immutate le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno (anche se di importo inferiore a 250 euro), fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

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