Personale sanitario

La condizione essenziale per svolgere l’attività di medico è aver superato l’esame di Stato con conseguente iscrizione all’Albo dei Medici del Comune in cui si ha la residenza anagrafica. Le modalità di esercizio dell’attività professionale sono essenzialmente le seguenti:

  • attività svolta direttamente nei confronti dei pazienti destinatari della prestazione;
  • attività extra muraria (extramoenia), ossia lavorando in strutture ospedaliere come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma svolgendo l’attività professionale anche nei propri studi privati al di fuori dell’orario di lavoro ed esternamente alle strutture ospedaliere stesse;
  • attività intra muraria (intramoenia), ossia lavorando in strutture ospedaliere come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e svolgendo l’attività avvalendosi degli ambulatori ubicati all’interno delle strutture stesse, al di là dell’impegno di servizio. In tal caso a differenza dei medici extra murari non si è tenuti all’apertura della partita iva e il reddito prodotto è classificabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

ENPAM

L´iscrizione all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici - E.N.P.A.M., che si occupa della previdenza obbligatoria dei medici ed odontoiatri, avviene d´ufficio a cura dell´Ordine locale.

L´ENPAM attua la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, gestendo quattro Fondi di previdenza:

  1. il Fondo di Previdenza Generale;
  2. il Fondo dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale;
  3. il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali;
  4. il Fondo degli Specialisti Esterni.

 

Fiscalità

I medici che svolgono abitualmente attività professionale in maniera autonoma, anche se non esclusiva, sono inquadrati dall'ordinamento tributario come esercenti arti e professioni e producono reddito di lavoro autonomo contemplato dall’art. 53 e 54 del TUIR.

Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti, in denaro o natura, nel periodo d´imposta (criterio di cassa) e le spese sostenute. La detraibilità delle spese segue fondamentalmente il criterio in base al quale sono deducibili le spese effettivamente sostenute nel periodo d´imposta e regolarmente registrate.

Nel caso di adozione del regime fiscale di vantaggio di cui all'art.1, commi 54 – 89 della Legge 190/2014 (Regime Forfetario) la determinazione del reddito imponibile seguirà le regole proprie di tale regime.